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Aggiornamento. Deposito telematico delle richieste di notificazione e pignoramento. Movimento forense per l'uniformità della regolamentazione, contro il proliferare delle prassi territoriali. Avv. Gianmaria V. L. Bonanno
14 marzo 2024
Richiamando e riportandoci al nostro comunicato del 7 febbraio 2024, ci chiediamo se qualcuno sia in grado di spiegarci per quale motivo e, soprattutto, su quali basi giuridiche sia necessario e quindi imposto al difensore, per le richieste telematiche di notifica o di esecuzione all’UNEP, di depositare un unico atto collazionato dallo stesso difensore in copia informatica e comunque di depositare solamente copie informatiche?
Posto che la copia informatica a cui si riferisce il 2° comma dell’art. 149 bis c.p.c. riguarda un’attività propria dell’ufficiale giudiziario, vista anche la prescrizione del comma 1 ter dell’art. 9 l. 53/1994 sulla prova della notificazione con modalità telematiche e fermo restando che l’art. 196 decies disp. att. c.p.c. si riferisce alla trasmissione delle sole copie informatiche, cosa ci impedisce di trasmettere all’ufficiale giudiziario gli originali informatici e i duplicati, come allegati alla emarginata richiesta, lì dove, addirittura, potrebbe ritenersi imposto dallo stesso art. 196 decies disp. att. c.p.c., che ha disciplinato la trasmissione della copia, proprio quando di copia trattasi, perché, diversamente, si applica la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ivi compreso il riferimento al duplicato informatico di cui all’art. 196 octies disp. att. c.p.c.? Dobbiamo forse ritenere che si stia interpretando l’art. 196 decies c.p.c. come una disposizione legislativa che imporrebbe al difensore la esclusiva trasmissione delle copie informatiche, nonostante la disposizione si riferisca a “quando trasmettono […] la copia informatica” e non imponga il “trasmettono” e basta?
Avv. Gianmaria V. L. Bonanno
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