Patrocinio a spese dello Stato

L'avv. Gianmaria V. L. Bonanno e l'avv. Maurizio G. Bonanno sono iscritti nelle liste per il patrocinio a spese dello Stato per i meno abbienti.

Per maggiori informazioni: Ministero della Giustizia, scheda pratica civile e amministrativo, scheda pratica penale / www.gratuitopatrocinio.com 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI E AMMINISTRATIVI

Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e nella volontaria giurisdizione

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa risulta soccombente, non può utilizzare il beneficio per la impugnazione. Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessioni di crediti e per ragioni altrui. Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato l’ammissione al patrocinio ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.

Condizioni per l’ammissione

Reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41. In caso di convivenza con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi annui di ciascun componente il nucleo; tuttavia si tiene conto del solo reddito personale del richiedente se l’oggetto della causa sono diritti della personalità o nel caso vi siano interessi confliggenti con quelli degli altri familiari.

Categorie ammesse al patrocinio a spese dello Stato

- i cittadini italiani;

- gli stranieri regolarmente soggiornanti al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo gli apolidi;

- gli enti e associazioni senza fini di lucro e che non esercitano attività eco

nomica. 

Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

La domanda, in carta semplice e sottoscritta dall’interessato, si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo ove:

- ha sede il magistrato presso cui si svolge il processo;

- ha sede il magistrato competente a conoscere del merito se il processo non è iniziato

- ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento nei casi di impugnazione presso la Corte di Cassazione, Consiglio di stato, Corte dei Conti.

La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato allegando fotocopia di un documento di identità valido; o dal difensore che dovrà autenticare la firma del richiedente. La domanda può essere inoltrata anche a mezzo di raccomandata a.r. allegando fotocopia del documento.

 
 
 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI PENALI

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere richiesta in ogni stato e grado del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate e incidentali connesse.

Occorre presentare una autonoma richiesta di ammissione:

- nella fase di esecuzione della pena;

- nel procedimento di revisione;

- nei processi di revoca e opposizione di terzo;

- nei processi per l’applicazione di misure di sicurezza e prevenzione e in quelli di competenza del magistrato di sorveglianza.

Il beneficio è escluso:

- nei procedimenti penali per reati di evasione di imposte;

- se il richiedente è assistito da più di un difensore;

- per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa o connessi al traffico di tabacchi e stupefacenti.

Condizioni per l’ammissione

Reddito annuo imponibile, risultate dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24. In caso di convivenza con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi annui di ciascun componente il nucleo;  il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Categorie ammesse al patrocinio a spese dello Stato

- i cittadini italiani;

- gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;

- l’indagato, imputato, condannato, l’offeso dal reato e il danneggiato che intendano costituirsi parte civile e che intendano esercitare azione civile per il risarcimento del danno o restituzione derivanti dal reato; il responsabile civile o chi è civilmente obbligato all’ammenda.

Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

La domanda di ammissione si presenta presso l’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:

- alla cancellerie del Gip se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;

- alla cancellerie del giudice che procede;

- alla cancellerie del giudice che ha emesso il provvedimento in caso di impugnazione presso la Corte di Cassazione.

 

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