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Copie autentiche: l'art. 16 decies D.L. 179/2012 è un obbligo, non una facoltà. Avv. Gianmaria V. L. Bonanno

14 novembre 2016

Scriviamo questa breve precisazione, con umiltà ma senza falsa modestia, perché nel corso degli anni, nella nostra attività divulgativa di condivisione e confronto con i Colleghi, siamo sempre stati abituati, come Associazione rappresentativa di Avvocati, a diffondere i consigli e a sostenere le interpretazioni normative più prudenti, al di là delle convinzioni interpretative di ciascuno di noi, per la semplice ragione di voler evitare – e prevenire – i pericoli insiti e derivanti da alcuni adempimenti in materia di Processo Civile Telematico, essendo noi Avvocati e vivendo della nostra Professione, come chi ci ascolta e si confronta con noi durante i nostri convegni, o chi legge le nostre guide e i nostri articoli.

Ben conosciamo, infatti, le difficoltà che avremmo, in caso di problemi sorti e derivanti dalla nostra attività processuale, nello spiegare al cliente che una prassi, un orientamento, un indirizzo interpretativo, seppur “istituzionalmente consigliato”, ci ha indotto in un eventuale errore, facendoci optare per una soluzione al posto di un’altra… con buona pace delle speculazioni accademiche.

Nella mattinata del 28/10/2016, nel corso dei lavori del convegno "Il Processo Civile Telematico: casi pratici e novità giurisprudenziali", organizzato dai noi a Milano, è emerso, sorprendentemente per chi scrive, che non sarebbe necessario in via generale, ad eccezione quindi dei casi espressamente previsti, come nel deposito di titolo esecutivo, precetto e pignoramento nelle procedure esecutive, attestare la conformità delle copie informatiche di atti o provvedimenti detenuti in originale cartaceo o in copia conforme da depositare nel fascicolo informatico del processo.

Tale orientamento è riportato nella prassi pubblicata sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Milano (http://www.ordineavvocatimilano.it/upload/...SECUTORIETA.pdf).

Non sarebbe necessario, secondo questo orientamento (peraltro si osserva che l’ultima revisione risale al dicembre 2013!), attestare la conformità, ad esempio, del ricorso per ingiunzione di pagamento e del decreto ingiuntivo notificati al debitore a mezzo UNEP o in proprio tramite servizio postale e depositati dal difensore in copia informatica, unitamente alla relativa istanza, ai fini dell’ottenimento del decreto di concessione della esecutorietà ex art. 647 c.p.c.!

Orbene, questa interpretazione e la prassi attualmente in uso al Tribunale di Milano non è condivisa dal Dipartimento Nazionale di Giustizia Telematica del Movimento Forense che ritiene e ribadisce la necessità di autenticare in via generale, ai sensi dell’art. 16 decies D.L. 179/2012, le copie informatiche di atti e provvedimenti che devono essere depositate in giudizio, compresa la “parte” dell’atto elaborata da un soggetto che non sia il difensore, quale la relazione di notificazione sottoscritta dall’ufficiale giudiziario, ovvero le cartoline postali comprovanti l’avvenuta notifica in caso di notificazione a mezzo posta, sottoscritte dall’ufficiale postale o dal notificato.

L’errato punto di partenza e l’assunto di non potere e dovere autenticare le copie informatiche di atti e provvedimenti prodotte dal difensore che contengano anche attività, o che rappresentino una parte dell’atto, formatisi e provenienti da azioni altrui, richiamato durante il convegno sopra citato quale argomentazione a sostegno di tale prassi, invero, non trova fondamento alla luce della disposizione legislativa, il cui scopo è evidentemente di assicurare, con valore di atto pubblico ex art. 2700 c.c. e prova legale ex art. 116 c.p.c., che la copia informatica dell’atto processuale di parte o del provvedimento prodotta dal difensore, da depositare nel fascicolo informatico, sia conforme a quella custodita in originale analogico dallo stesso, al fine di consentirgli il deposito in giudizio di un documento equipollente all’originale. È il risultato di questa specifica attività ad essere dichiarato conforme e non altro, né, tanto meno, l’attività propria di un altro soggetto, quale ad esempio, la correttezza del processo notificatorio effettuato dall’ufficiale giudiziario, essendo una dichiarazione dell’ufficiale stesso e non del difensore che si limita, all’atto del deposito in giudizio, a dichiarare che l’attività di conversione/trasformazione dell’atto originale analogico in un diverso formato ha prodotto un atto digitale (copia informatica) uguale e conforme all’originale da cui è stato estratto.

L’art. 16 decies D.L. 179/2012 sul punto è chiaro e prescrive, in via generale, che “Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto”.

Un altro tipico esempio “è quello dell’atto di citazione notificato tramite UNEP o, dall’Avvocato in proprio, tramite ufficio postale, ove si proceda con iscrizione a ruolo telematica; in questo caso, andrà effettuata l’integrale scansione dell’atto di citazione notificato (anche delle cartoline di ritorno comprovanti la notifica) e, così facendo, si otterrà la copia informatica dell’atto di citazione in formato PDF, di cui andrà però attestata la conformità all’originale di notifica cartaceo” (Le attestazioni di conformità - Relazione dott.ssa Antonella Dell'Orfano, magistrato referente informatico Tribunale Roma, all'incontro di studio della S.S.M. sul tema "Il Processo Civile Telematico" del 10 maggio 2016).

E ciò, a nostro tutt’altro che modesto avviso, non deve essere ritenuto – e degradato – a una “prassi romana”, trovando riscontro, oltre tutto, pur credendo sia superfluo evidenziarlo, in numerose pronunce di vari tribunali italiani (cfr. ordinanza 30/06/15 del Tribunale di Treviso - Dott. Barbazza, che rigetta istanza ex art. 647 c.p.c. in quanto non veniva depositata copia autenticata del titolo notificato ai sensi dell’art. 16 decies D.L. 179/2012), sebbene a Milano, oggi, sembri essere un’attività non richiesta, né auspicata… chissà se dovesse improvvisamente cambiare il vento…

In ragione di quanto esposto, pertanto, come Associazione rappresentativa di Avvocati, non possiamo che segnalare i rischi connessi a questa prassi e a questa interpretazione, segnalando ai Colleghi milanesi l’opportunità – soprattutto in altri Tribunali - di depositare le copie informatiche di atti e provvedimenti, anche con la parte che prova l’avvenuta notifica rappresentata dalla relazione dell’ufficiale giudiziario e/o dalle cartoline postali, sempre con l’attestazione di conformità prescritta in via generale dall’art. 16 decies D.L. 179/2012, con le modalità di cui all’art. 16 undecies comma 2 o comma 3 D.L. 179/2012. 

Movimento Forense – Dipartimento Nazionale Giustizia Telematica

Avv. Gianmaria V. L. Bonanno, Avv. Edoardo Ferraro

Avv. Gennaro Maria Amoruso, Avv. Marco Appetiti, Avv. Barbara Dalle Pezze, Avv. Ilaria Denni, Avv. Giuseppe Di Marco, Avv. Pina Frangipane, Avv. Lucio Granata, Avv. Antonino La Lumia, Avv. Gaetano Napolitano, Avv. Pasquale Orrico, Avv. Milena Lucia Pepe, Avv. Ciro Salmieri, Avv. Adriano Scardaccione, Avv. Antonio Zago

 

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