Con la sentenza n. 23378/2019 del 05/12/2019 il Tribunale di Roma, G.U. dott. Martucci, ha ribadito “che, per costante giurisprudenza, a seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione”.
Il diritto di credito asseritamente vantato dall’opposta nei confronti dell’opponente non è stato, infatti, provato nel corso del giudizio, perché fondato unicamente su un contratto la cui sottoscrizione è stata tempestivamente disconosciuta dall’opponente con l’introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e mai accertata, nonostante l’istanza di verificazione dell’opposta, per l’omesso deposito dell’originale del contratto de quo da parte del medesimo istituto di credito, contravvenendo all’ordine del G.I., che ne aveva ordinato la produzione in originale e la conseguente custodia in cassaforte.
Il tribunale, quindi, ha rilevato che “a fronte del disconoscimento, da parte dell’opponente, delle sottoscrizioni apparentemente riconducibili all’opponente apposte sul citato contratto di finanziamento, la banca non ha prodotto l’originale, rendendo impossibile la verificazione delle sottoscrizioni disconosciute mediante idoneo accertamento tecnico, né ha fornito idonea prova della autenticità della sottoscrizione ivi apparentemente apposta dall’opponente, pertanto non può ritenersi adempiuto l’onere probatorio da parte dell’opposta”.
Precedentemente, il medesimo Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4278/2018 del 22/02/2018 aveva chiarito che “una volta intervenuto il disconoscimento della sottoscrizione, il deposito dell’originale del documento risulta indispensabile posto che sulla fotocopia non può svolgersi il procedimento di verificazione essendo inattendibile un esame grafico non espletato sull’originale (cfr. Cass. Civ., sez. I, 15 marzo 2007, n. 6022; Cass. civ., sez. II, 18 febbraio 2000, n. 1831)”.
Avv. Gianmaria V. L. Bonanno, Avv. Laura Murolo
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