Compensi professionali
Attualmente nel nostro Ordinamento la pattuizione del compenso tra cliente/assistito e avvocato è libera e lasciata all’accordo tra le parti.
Il nostro studio legale applica in via ordinaria e prediletta i compensi così come determinati dai parametri previsti per la liquidazione degli stessi da parte degli organi giurisdizionali e regolamentati dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 del Ministero della giustizia (tabella).
Ciò consente di concordare i compensi oltre che per l’intera attività anche per le singole fasi quali:
fase di studio della controversia;
fase introduttiva del giudizio;
fase istruttoria e/o di trattazione;
fase decisionale;
fase unica.
I compensi per prestazioni stragiudiziali, invece, sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l’affare. L’attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l’attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest’ultima, è di regola calcolata e liquidata separatamente, sempre in base ai parametri di cui al citato decreto ministeriale.
I compensi così determinati sono sempre applicabili, anche in assenza di un accordo scritto. Oltre ai compensi professionali previsti e concordati, cui devono essere aggiunti gli oneri previdenziali al 4% e l’IVA al 22%, è previsto il rimborso delle spese documentate e sostenute per l’espletamento dell’incarico, il rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% del compenso totale e quello delle eventuali spese di trasferta, nonché l'anticipazione delle spese di giustizia.
Ai fini dell’accordo sulla liquidazione del compenso teniamo conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate; in ordine alla difficoltà dell'affare teniamo particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente, l’assistito e con altri soggetti.
In ragione dell’eventuale rapporto di clientela, della continuatività e stabilità delle prestazioni o delle particolarità dell’attività da svolgere, è sempre possibile stabilire accordi differenti da quelli sopra descritti che prevedono la determinazione del compenso:
in misura forfettaria;
per convenzione avente ad oggetto uno o più affari;
a tempo e in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione;
a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.