Segnaliamo che negli scorsi giorni è stata incautamente diffusa, per quanto ci riguarda, un’interpretazione secondo cui, in tema di notificazioni alle pubbliche amministrazioni, in seguito alle novelle della riforma si potrebbero utilizzare direttamente gli indirizzi estratti dall’Indice IPA, senza, tuttavia, fornire argomentazioni giuridiche convincenti a sostegno di tale tesi. Secondo la nostra interpretazione, invece, l’indirizzo della P.A. destinataria della notifica a mezzo PEC deve essere estratto dal Registro PP.AA. e, in assenza e in subordine, dall’Indice IPA, essendo la riforma intervenuta nella reintroduzione stabile e definitiva dell’Indice IPA tra i pubblici registri, ma pur sempre in via residuale rispetto al Registro PP.AA., secondo lo stesso schema normativo già utilizzato con la legislazione d’emergenza sanitaria.
Riteniamo utile riportare il raffronto delle disposizioni legislative in questione attualmente in vigore
Movimento Forense Dipartimento Nazionale Giustizia Telematica
Avv. Gianmaria Vito Livio Bonanno
Avv. Edoardo Ferraro, Avv. Ciro Salmieri, Avv. Marco Appetiti, Avv. Milena Lucia Pepe, Avv. Adriano Scardaccione, Avv. Mauro Lanzieri, Avv. Calogera Rosaria Barraco, Avv. Pasquale Orrico, Avv. Maela Coccato, Avv. Antonio Zago, Avv. Lidia Caso, Avv. Barbara Dalle Pezze, Avv. Agnese Franceschini, Avv. Paolo Alfano, Avv. Alessandro Benvegnù, Avv. Michele Ducoli, Avv. Fabio Fracon, Avv. Francesco Saverio Pavone, Avv. Piero Baldon, Avv. Fabio Raneri, Avv. Dante Bonfiglio, Avv. Bernardette Baiamonte
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