Segnaliamo la deroga prevista dall’art. 473 bis.51 c.p.c. alla disciplina generale sulla forma dell’atto introduttivo nei procedimenti in materia di famiglia, che prevede per la domanda congiunta di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell’unione civile e di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni, che il ricorso sia sottoscritto anche dalle parti.
Tale deroga implica, in caso di sottoscrizione autografa e vista l’obbligatorietà del deposito telematico secondo le prescrizioni di cui all’art. 196 quater disp. att. c.p.c., il dovere inserire come “atto principale” del deposito il ricorso “nativo digitale” firmato dal difensore digitalmente (la cd. copia-velina informatica), e come necessario “allegato” la copia informatica per immagine del ricorso sottoscritto dalle parti e dal difensore con la prescritta attestazione di conformità all’originale analogico ex artt. 196 novies e 196 undecies disp. att. c.p.c., che, lo ricordiamo, costituisce, giuridicamente, l’originale depositato del ricorso.
Nel caso in cui, invece, le parti abbiano la firma digitale o la firma elettronica qualificata si potrà procedere all’inserimento come “atto principale” del deposito dello stesso originale documento informatico così firmato, con l’ulteriore firma digitale del difensore.
Movimento Forense Dipartimento Nazionale Giustizia Telematica
Avv. Gianmaria Vito Livio Bonanno
Avv. Edoardo Ferraro, Avv. Ciro Salmieri, Avv. Marco Appetiti, Avv. Milena Lucia Pepe, Avv. Adriano Scardaccione, Avv. Mauro Lanzieri, Avv. Calogera Rosaria Barraco, Avv. Pasquale Orrico, Avv. Maela Coccato, Avv. Antonio Zago, Avv. Lidia Caso, Avv. Barbara Dalle Pezze, Avv. Agnese Franceschini, Avv. Paolo Alfano, Avv. Alessandro Benvegnù, Avv. Michele Ducoli, Avv. Fabio Fracon, Avv. Francesco Saverio Pavone, Avv. Piero Baldon, Avv. Fabio Raneri, Avv. Dante Bonfiglio, Avv. Bernardette Baiamonte
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