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La notifica di un post su un social network come conoscenza di un fatto... Procura della Repubblica di Roma. Avv. Gianmaria V. L. Bonanno
27 marzo 2019
Riportiamo la richiesta di archiviazione avanzata da un sostituto procuratore della Repubblica di Roma in cui lo stesso, in qualità di P.M., ha ritenuto tardiva la presentazione di una querela sull’errato assunto che il querelante avrebbe avuto notizia del fatto costituente l’ipotesi di reato dalla pubblicazione, da parte del querelato, sul social network Instagram di una fotografia che rappresentava, appunto, il fatto-reato: "com’è noto la pubblicazione comporta una notifica per tutti i followers (quale era anche il ’querelante’ [n.d.r.]), pertanto la querela appare presentata oltre i termini previsti".
Il pubblico ministero, quindi, non ha alcun dubbio sulla data dell’effettiva conoscenza da parte del querelante del fatto-reato ipoteticamente commesso dal querelato...
L’errore dal punto di vista giuridico appare evidente, perché, anche qualora venisse generata una notifica, essa non potrebbe in alcun modo costituire un elemento idoneo a determinare l’incontrovertibile conoscibilità di un fatto - quale è nel caso de quo la pubblicazione della fotografia - in quanto significherebbe equiparare una notifica social alla ricezione di una raccomandata o di una PEC, non considerando peraltro l’ipotesi che un soggetto possa accedere al social network con cadenza settimanale o mensile (e non per forza giornaliera, come è corretto che avvenga per una casella di posta elettronica certificata), o addirittura potrebbe aver disinstallato l’applicazione dal proprio smartphone, pur mantenendo inalterato il suo status di follower.
Al di là di questo, inoltre, emerge un’errata e scarsa conoscenza del social network Instagram e del funzionamento delle relative notifiche. Secondo lo stesso, infatti, la pubblicazione di un contenuto su Instagram comporterebbe la conoscenza di quel contenuto per tutti gli utenti che sono anche follower dell’autore della pubblicazione, ma la pubblicazione di un contenuto da parte di un utente non genera notifiche di sorta ai suoi follower, salvo il caso in cui sia stata espressamente attivata la specifica funzione.
Avv. Gianmaria V. L. Bonanno

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