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La responsabilità solidale nel trasferimento di azienda non integra alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario. Sentenza n. 6480/2019 Tribunale Roma, sezione lavoro. Avv. Laura Murolo, Avv. Gianmaria V. L. Bonanno, Dott. Dario Tornese
24 luglio 2019
Dopo aver approfondito le problematiche legate all’obbligo di corresponsione delle spettanze di fine rapporto in caso di cessione del contratto di lavoro, si richiama anche un altro principio statuito nella medesima sentenza n. 6480/2019 del 02/07/2019 emessa dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, Giudice dott. Buonassisi, e relativo alla fattispecie del trasferimento d’azienda.
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. non integra alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario e quindi non sussiste alcun obbligo per il giudice di accogliere l’istanza di differimento dell’udienza per consentire la chiamata in causa del terzo. Detto obbligo sussiste soltanto nell’ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all’art. 102 c.p.c., mentre rientra nella discrezionalità del giudice la concessione o il diniego dell’autorizzazione alla chiamata del terzo da parte del convenuto.
Nel caso di specie, pertanto, il Giudice ha respinto la richiesta di fissazione di una nuova udienza dell’opponente, motivando la propria scelta con esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo secondo i criteri già stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte Suprema con sentenza n. 4309 del 23 febbraio 2010.
Avv. Laura Murolo, Avv. Gianmaria V. L. Bonanno, Dott. Dario Tornese
clicca qui sotto per scaricare la sentenza n. 6480/2019 del 02/07/2019 del Tribunale di Roma, sezione lavoro

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