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L’art. 8 bis del d.lgs. 28/2010 e il pasticcio della “mediazione in modalità telematica” che rischia di scomparire. Quali soluzioni possibili? Avv. Gianmaria V. L. Bonanno

09 febbraio 2023

Durante i lavori del terzo modulo del ciclo di seminari “La mediazione civile e commerciale nel 2023: relazioni e interazioni”, organizzato dalla sezione romana MF, abbiamo avuto modo di approfondire le problematiche relative alla regolamentazione della nuova “mediazione in modalità telematica” di cui all’art. 8 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Pur rilevando l’apprezzabile sforzo profuso dal legislatore nel volere uniformare il procedimento di “mediazione in modalità telematica”, anche mediante il richiamo espresso, ma superfluo, al Codice dell’amministrazione digitale, per eliminare le difformità applicative nella gestione dei documenti informatici e nello svolgimento degli incontri da remoto, derivate dalle differenti regolamentazioni dei singoli organismi di mediazione, non possiamo che constatare l’eccessiva rigidità dello schema normativo utilizzato per la nuova mediazione che rischia seriamente di comprometterne l’impiego, ad oggi largamente diffuso.

Il legislatore, distinguendo e separando la “mediazione in modalità telematica”, in cui è confusamente ricompresa anche quella “mista”, da quella tradizionale in presenza, senza peraltro definirne chiaramente l’ambito e la consistenza, è partito dall’erroneo assunto, codificandolo, che la mediazione telematica sia diversa dalla mediazione in presenza, sovrapponendo e confondendo la modalità di svolgimento degli incontri con la gestione documentale degli atti del procedimento di mediazione e dai relativi adempimenti.

La conseguenza di avere previsto norme sistematicamente separate, anziché aggiungerne di diverse per regolarne le peculiarità, ha finito per incatenare la mediazione telematica in rigide prescrizioni laddove impone, senza alternative, l’utilizzo anche in capo alle parti della “firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata” per la firma dell’“unico documento informatico, in formato nativo digitale, contente il verbale e l’eventuale accordo” che conclude la mediazione stessa.

L’avere imposto alle parti unicamente l’utilizzo della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, come ben noto di scarso utilizzo per i cittadini comuni, rischia evidentemente di disincentivare l’impiego della “mediazione telematica”, complicando la gestione della stessa non solo per gli avvocati, ma anche e soprattutto per gli organismi di mediazione, che dovranno preventivamente dotarsi degli strumenti idonei ad assicurarne lo svolgimento.

Senza speculare inutilmente sulle alternative che il legislatore avrebbe potuto adottare per disciplinare tali aspetti, come è stato finalmente fatto con il novellato art. 88 disp. att. c.p.c. per il verbale di conciliazione giudiziale, non troviamo possibili soluzioni alle problematiche evidenziate che non passino attraverso la dotazione preventiva di firma digitale o altra firma elettronica qualificata per le parti, anche mediante il rilascio di certificati temporanei utilizzabili una sola volta, ovvero al rilascio di una procura speciale all’avvocato, non ritenendo applicabile, pur con ogni lodevole sforzo interpretativo, il comma 4 dell’art. 11 sulla certificazione da parte del mediatore della condizione di impossibilità di sottoscrizione della parte, prevista e riferibile alla sola sottoscrizione autografa, ulteriormente confermata dall’art. 12 relativamente all’efficacia esecutiva dell’accordo, che richiama espressamente e distintamente entrambe le modalità.

Movimento Forense Dipartimento Nazionale Giustizia Telematica

Avv. Gianmaria Vito Livio Bonanno

Avv. Edoardo Ferraro, Avv. Ciro Salmieri, Avv. Marco Appetiti, Avv. Milena Lucia Pepe, Avv. Adriano Scardaccione, Avv. Mauro Lanzieri, Avv. Calogera Rosaria Barraco, Avv. Pasquale Orrico, Avv. Maela Coccato, Avv. Antonio Zago, Avv. Lidia Caso, Avv. Barbara Dalle Pezze, Avv. Agnese Franceschini, Avv. Paolo Alfano, Avv. Alessandro Benvegnù, Avv. Michele Ducoli, Avv. Fabio Fracon, Avv. Francesco Saverio Pavone, Avv. Piero Baldon, Avv. Fabio Raneri, Avv. Dante Bonfiglio, Avv. Bernardette Baiamonte

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