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L’efficacia probatoria dei documenti informatici muniti di firma elettronica. Dott. Edoardo Natale

10 febbraio 2020

Il Regolamento eIDAS (Electronic Identification Authentication and Signature)(1) prevede tre tipi di firme(2) elettroniche.

Il testo legislativo sancisce il principio secondo cui i documenti elettronici sono equivalenti ai documenti cartacei. L’art. 25, comma 1, del Regolamento eIDAS, inoltre, prevede il principio del non disconoscimento della firma elettronica: "A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate".

Il documento informatico(3), cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e non modificabilità(4).

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, ha altresì l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile.

Dal gennaio 2018 il valore giuridico del documento informatico sottoscritto con le diverse forme di firma elettronica viene disciplinato dal nuovo comma 1 bis dell’art. 20 del CAD.

In particolare, il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta(5) ed ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile(6), quella di fare piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque anche qualora sia “formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità, non modificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore”(7). 

Dott. Edoardo Natale

Praticante avvocato del foro di Roma

Partecipante al Legal Tech Contest per l'assegnazione della borsa di studio per la V edizione del Corso di Formazione sul Processo Civile Telematico e sulla Giustizia Digitale 

_______________________________

(1) Il D.L. n. 179/2016 ha abrogato le definizioni di firma elettronica, firma elettronica avanzata e firma elettronica qualificata contenute nel CAD1, per rinviare a quelle del Regolamento (UE) n. 910/2014. L’art. 24 del CAD (Codice Amministrazione Digitale) disciplina la firma elettronica qualificata (o firma digitale) stabilendo che la firma digitale «deve riferirsi in maniera univoca a un solo soggetto e al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata».

(2) La prima tipologia è la Firma Elettronica Semplice è un insieme di dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare (ad esempio, la scansione della firma autografa può configurare una firma elettronica). La seconda tipologia è la Firma Elettronica Avanzata (FEA) è una firma elettronica che soddisfa i seguenti requisiti: è connessa unicamente al firmatario; è idonea a identificare il firmatario; è creata tramite dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio controllo; è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati. La terza tipologia è la Firma Elettronica Qualificata detta anche firma digitale (FEQ) ovvero una firma elettronica avanzata che è stata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata ed è basata su un certificato elettronico qualificato per firme elettroniche. Gli effetti giuridici della firma elettronica dipendono dalle disposizioni degli ordinamenti normativi degli Stati membri; mentre, gli effetti giuridici delle firme avanzata e qualificata sono equivalenti a quelli della firma autografa.

(3) In caso di utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata (o di firma digitale), l’atto si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. È dunque applicato il sistema della presunzione iuris tantum di riconducibilità dell’atto al firmatario. Per gli atti pubblici redatti su documento informatico è prevista la sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata (o con firma digitale).

(4) Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le Linee guida dell’AgID, la validità del certificato stesso, e gli elementi identificativi del titolare di firma digitale e del certificatore e gli eventuali limiti d’uso.

(5) Nel caso in cui il documento informatico sia sottoscritto con qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, qualificata (o digitale), l’art. 21 del CAD riconosce che il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta

(6) L’efficacia prevista dall’ art. 2702 c.c. (scrittura privata) fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

(7) L’articolo nell’ultima parte disciplina che in tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio, sono liberamente valutabili in giudizio in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e non modificabilità.

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