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L’inadempimento del cedente nei confronti del cessionario non pregiudica il diritto del lavoratore a percepire il TFR. Sentenza n. 6480/2019 Tribunale Roma, sezione lavoro. Avv. Laura Murolo, Avv. Gianmaria V. L. Bonanno, Dott. Dario Tornese
24 luglio 2019
Questo è quanto è stato stabilito nella recente sentenza n. 6480/2019 del 02/07/2019 emessa dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, Giudice dott. Buonassisi, il quale ha respinto l’opposizione promossa da parte datoriale al decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dal lavoratore e fondata sull’inadempimento del cedente agli obblighi derivanti dal contratto di cessione del rapporto di lavoro.
Il Giudice ha aderito alle allegazioni della difesa del lavoratore che sosteneva come “la traslazione della titolarità del contratto di lavoro conseguente al trasferimento dello stesso, non interessa di fatto un diritto esigibile dal cedente, in quanto l’obbligo di erogazione del TFR è intervenuto solo successivamente alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro e non all’atto della cessione del contratto di lavoro”.
Pertanto il lavoratore ha diritto di richiedere il pagamento del TFR all’ultimo datore di lavoro (nella specie il cessionario del contratto) in quanto, sebbene la quantificazione di detto emolumento sia condizionata ad accantonamenti mensili e rivalutazioni annuali, l’insorgenza del diritto viene comunque differita ad un momento successivo, la cessazione del rapporto di lavoro, appunto, producendo un onere direttamente a carico del datore di lavoro cessionario indipendentemente dall’inadempimento del cedente rispetto agli obblighi assunti nel contratto di cessione e relativi, nella specie, alla corresponsione dei ratei di retribuzione differita, del TFR maturato, nonché di ogni altro credito maturato dal lavoratore.
Con la predetta sentenza il Giudice ha, quindi, respinto l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Con la medesima pronuncia è stato ribadito anche un altro principio ormai consolidato in giurisprudenza: la responsabilità solidale ex art 2212 c.c. non integra alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.
Avv. Laura Murolo, Avv. Gianmaria V. L. Bonanno, Dott. Dario Tornese
clicca qui sotto per scaricare la sentenza n. 6480/2019 del 02/07/2019 del Tribunale di Roma, sezione lavoro
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