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L’omessa notifica dell’atto di pignoramento al debitore esecutato determina l’inesistenza del pignoramento. Ordinanza 30/10/2017 Tribunale Roma, sezione esecuzioni mobiliari. Avv. Gianmaria V. L. Bonanno
17 gennaio 2022
Con l’ordinanza del 30/10/2017 il Tribunale di Roma, sezione esecuzioni mobiliari, Giudice dell’esecuzione dott.ssa Tiziana Pavone, ha ribadito, richiamando la giurisprudenza – prevalente ma non pacifica – della Cass. Civ. Sez. III 20/12/1988, n. 6941, che “l’omessa notifica al debitore esecutato dell’atto di pignoramento presso terzi non comporta una nullità sanabile, neanche attraverso la sua costituzione nel processo esecutivo, ma la giuridica inesistenza del pignoramento per mancanza del requisito essenziale dell’ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c. che deve essere effettuata all’ufficiale giudiziario nei confronti del debitore esecutato”.
Nel caso di specie, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal creditore procedente, la costituzione in giudizio del debitore non ha sanato eventuali vizi dovuti al difetto della notifica del primo atto dell’esecuzione forzata, non sostanziandosi, tali vizi, in una nullità, bensì nell’inesistenza stessa del pignoramento, perché il difetto di notifica al debitore dell’atto di pignoramento, al di là delle ragioni che ne hanno determinato il mancato compimento, impedisce geneticamente il perfezionamento dell’espropriazione, con la conseguenza dell’inesistenza stessa del vincolo di pignoramento e della sussistenza di un vizio idoneo a precludere la prosecuzione della procedura esecutiva.
Con la richiamata interpretazione la Corte Suprema segnatamente si riferisce, come nel caso in questione, al difetto di notifica dell’atto di pignoramento e non anche alla notifica effettuata, ma priva dell’ingiunzione, che, invece, determina la nullità del pignoramento, anziché l’inesistenza, sanabile con la costituzione del debitore. L’inesistenza giuridica del pignoramento, infatti, costituisce un vizio non sanabile neppure con la costituzione del debitore.
Avv. Gianmaria V. L. Bonanno
clicca qui sotto per scaricare l'ordinanza del 30/10/2017 del Tribunale di Roma, sezione esecuzioni mobiliari
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