Con la sentenza n. 9813/2019 il Tribunale di Roma, sezione lavoro, G.U. dott. Mormile, richiamando l’orientamento, ormai prevalente, della giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che “il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione dei contributi previdenziali alla Gestione Separata decorre dalla data in cui i singoli contributi andavano versati, ovverosia dal momento in cui scadono i termini di pagamento di tali contributi”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’Ente previdenziale, infatti, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, e non dal momento in cui l’Istituto ha avuto la contezza del suo credito con decorrenza del termine dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ritiene, quindi, il Tribunale di Roma che “la dichiarazione dei redditi, d’altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Tutto ciò posto è chiaro che tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi”.
Resta comunque e infine da evidenziare, come affermato dal Giudice nel caso di specie, che è “in atto un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale in subiecta materia”, ragione per cui il magistrato ha parzialmente compensato le spese di giudizio.
Avv. Gianmaria V. L. Bonanno, Avv. Laura Murolo
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