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Prescrizione contributi previdenziali gestione separata INPS: la Corte di Appello di Roma conferma il dies a quo del termine di decorrenza dalla data in cui i singoli contributi andavano versati. Sentenza n. 3659/2021 Corte Appello Roma, sezione lavoro.
09 febbraio 2022
La Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, con la sentenza n. 3659/2021 del 28/10/2021 ha confermato l’orientamento del Tribunale Ordinario di Roma, che aveva individuato nel momento in cui scade il termine di pagamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata dell’INPS il dies a quo da cui decorre il termine quinquennale di prescrizione.
La Corte, composta dal Presidente dott.ssa Maria Antonia Garzia, Consigliere relatore dott. Carlo Chiriaco, Consigliere dott.ssa Sabrina Mostarda, nel respingere l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza n. 9813/2019 del Tribunale Ordinario di Roma, ha ribadito, analizzando inoltre sotto vari profili la fattispecie in questione, che “Ritiene il Collegio la censura infondata alla luce dell'orientamento invalso nella più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 27950/2018, Cass. 4329/2019, Cass. 9270/2019) secondo cui in tema di contributi a percentuale con riferimento ai quali il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono il termini di pagamento di essa e non dal più avanzato termine di presentazione della dichiarazione dei redditi che, quale dichiarazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo e, semmai, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può determinare l'effetto interruttivo della prescrizione se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del credito contributivo”.
Avv. Gianmaria V. L. Bonanno, Avv. Laura Murolo
clicca qui sotto per scaricare la sentenza n. 3659/2021 della Corte di Appello Roma, sezione lavoro
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