Con la sentenza n. 17908/2017 del 25/07/2017 il Tribunale di Roma, G.U. dott. Sciarrotta, conformandosi ad un principio ormai consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, ha rigettato la domanda attorea, riconoscendo la sussistenza di un comportamento imprudente o comunque negligente in capo alla danneggiata, che avrebbe determinato in via esclusiva il sinistro tanto da ridurre la res in custodia a mera occasione dell’infortunio.
Nel caso sottoposto al vaglio del Giudice, l’attrice, che aveva subito danni fisici a seguito di una caduta avvenuta mentre percorreva a piedi il marciapiede esistente in prossimità del proprio garage, conveniva in giudizio il consorzio stradale, proprietario della strada in cui si verificava il sinistro, per ottenere il risarcimento di tutti i danni dalla stessa subiti.
Il Giudice, espletata l’istruttoria, evidenziava la sussistenza di fatti idonei ad escludere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, come prospettato dalla difesa del Consorzio convenuto, proprietario della strada.
Come emerso, infatti:
1. la danneggiata non poteva non avere piena conoscenza delle condizioni del manto stradale, stante il fatto che il sinistro fosse avvenuto proprio dinnanzi al proprio garage;
2. la conoscenza dello stato dei luoghi, indipendentemente dall’illuminazione esistente, presuppone un dovere di prestare la massima attenzione a maggior ragione della carente illuminazione;
3. le dimensioni della sconnessione lasciavano intendere che la stessa si fosse formata in un lasso di tempo significativo, tale da escludere che la danneggiata non potesse esserne a conoscenza.
Secondo il canone del più probabile che non, quindi, richiamato dal Giudicante, la causa della caduta sarebbe stata determinata proprio dall’atteggiamento distratto, disattento e frettoloso della danneggiata e, pertanto, la domanda attorea veniva rigettata.
Avv. Gianmaria V. L. Bonanno, Avv. Laura Murolo
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