Il 18 ottobre 2018 l’AGCOM ha reso note, tramite un comunicato stampa, le modifiche apportate al regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, volte alla definizione di una nuova disciplina dei poteri che l’art. 2 della Legge Europea 2017 (Direttiva 2021/29/CE) attribuisce all’Authority.
La ratio di tali modifiche risiede nell’esigenza, ormai sempre più avvertita, di adeguare i tempi di definizione dei processi di tutela del diritto d’autore alla rapidità con cui le conseguenze derivanti dagli atti di diffusione illegittimi compiuti attraverso internet (divulgazione di immagini, opere, testi, ecc.), lesivi di tale diritto, si propagano attraverso la rete, generando effetti negativi – talvolta rilevanti – sia in termini economici, che di immagine (si pensi, ad esempio, allo sfruttamento abusivo di opere tutelate ovvero al loro accostamento ad un contesto inappropriato).
La nuova disciplina nasce, quindi, con l’ambizione di garantire da un lato una maggiore incisività al processo inibitorio – che assume le vesti di un procedimento cautelare allo scopo di arginare tempestivamente i danni derivanti dall’atto lesivo pur lasciando impregiudicata, ovviamente, la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria – e, dall’altro, la previsione di misure volte a limitare la reiterazione delle violazioni stesse.
In particolare, l’intervento attribuisce all’Autorità il potere di “adottare, in via d’urgenza e ove ne ricorrano i presupposti, provvedimenti cautelari entro tre giorni dalla ricezione della relativa istanza. Nel caso di proposizione di reclamo avverso tali provvedimenti, l’Autorità decide in via definitiva nei successivi 7 giorni”.
A tutto ciò aggiungasi un importante ampliamento dei poteri di accertamento e controllo in capo all’AGCOM la quale, alla luce delle recenti disposizioni, non solo può imporre ai singoli provider di “adottare le misure più idonee per evitare la reiterazione di violazioni già accertate e contrastare le iniziative volte ad eludere l’applicazione dei propri provvedimenti” ma, in linea con i più recenti orientamenti giurisprudenziali nazionali ed europei, procede entro tre giorni dalla proposizione dell’istanza all’aggiornamento “dell’elenco dei siti oggetto di inibizione che si rigenerano modificando il nome a dominio”, al fine di impedire la circolazione abusiva di opere tutelate all’interno di essi e adottando, al contempo, ulteriori misure volte ad impedire il caricamento di contenuti già rimossi perché considerati lesivi (il c.d. fenomeno del notice and stay).
Come è evidente, quindi, significativi sono i vantaggi derivanti dalle modifiche introdotte al regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sul web, intervento divenuto ormai improrogabile in un’epoca totalmente assorta nel mondo digitale quale è quella moderna e che, non a caso, è stato accolto con enorme soddisfazione da parte dei soggetti maggiormente coinvolti, in quanto il nuovo procedimento non solo assicura una maggiore tempestività al contrasto delle violazioni del diritto d’autore compiute sul web ma, al contempo, garantisce una più ampia partecipazione dei soggetti coinvolti all’intero processo, con enorme beneficio per il deflazionando del contenzioso giudiziario, fatta salva, si ribadisce, la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria in via complementare o alternativa.
Avv. Gianmaria V. L. Bonanno, Dott. Dario Tornese
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